Nella giornata di ieri Il Consiglio Comunale di Cosenza si è riunito in seduta aperta per discutere del rapporto fra il club di Guarascio e l’amministrazione comunale. La conclusione è stata unanime e il testo proposto dalla maggioranza è passato senza voti contrari e ad unanimità per quanto riguarda l’immediato effetto.
Questo il testo della risoluzione:
“Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
Oggetto: Atto di indirizzo in ordine al rapporto concessorio tra il Comune di Cosenza e la Società Cosenza Calcio s.r.l. relativo allo Stadio comunale “San Vito – G. Marulla” – Richiesta di pagamento dei canoni concessori relativi alle annualità 2023 e seguenti e avvio, sussistendone i presupposti, del procedimento di risoluzione per inadempimento e/o revoca della convenzione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 luglio 2023 è stato approvato l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Stadio “San Vito – G. Marulla” alla Società Cosenza Calcio s.r.l., con approvazione del relativo schema di convenzione;
in data 10 agosto 2023 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Stadio “San Vito – G. Marulla” e sue pertinenze alla Società Cosenza Calcio s.r.l.;
l’art. 6 della convenzione stabilisce che la Società debba corrispondere al Comune di Cosenza il canone mensile di euro 7.500,00, per un importo annuo complessivo di euro 90.000,00, da versarsi in rate trimestrali posticipate;
l’art. 9 della convenzione disciplina i casi e i limiti entro i quali possono essere riconosciuti, previa verifica e nei casi previsti, interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dalla Società in sostituzione del Comune, prevedendo il rimborso o lo scomputo solo nei limiti dell’importo del canone annuale, ovvero fino a euro 450.000,00 per l’intera durata del rapporto, salvo espressa autorizzazione;
il medesimo art. 9 prevede inoltre che gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti dalla Società attraverso finanziamenti pubblici esterni debbano essere comunque comunicati e previamente autorizzati dal Comune e che le opere restino acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rivalsa;
l’art. 19 della convenzione stabilisce che il Comune potrà ritenere risolta di diritto la convenzione per inadempimento, tra l’altro, quando la Società non provveda ai versamenti dei canoni previsti entro sessanta giorni dalla ricezione di apposita diffida scritta da parte del Comune o non fornisca entro il medesimo termine idonea e organica documentazione giustificativa; lo stesso articolo prevede altresì la facoltà del Comune di revocare la concessione, con semplice comunicazione scritta, per motivi di pubblico interesse;
Premesso altresì che:
con determinazione dirigenziale n. 2252/2023 sono stati autorizzati i lavori di manutenzione straordinaria per la riammissione in esercizio della Tribuna B dello stadio, per l’importo complessivo di euro 268.470,43, ed è stato disposto lo scomputo del canone annuale secondo il seguente prospetto: euro 90.000,00 sull’esercizio 2023, euro 90.000,00 sull’esercizio 2024 ed euro 88.470,43 sull’esercizio 2025;
con determinazione dirigenziale n. 2542/2024 l’Amministrazione ha riconosciuto, per la sola annualità 2024, il valore di euro 122.032,01 al netto di IVA quale 50% delle opere autorizzate per la Tribuna Rao, rinviando all’annualità 2025 il riconoscimento delle ulteriori opere al completamento delle lavorazioni mancanti;
con determinazione dirigenziale n. 3194/2025 è stato riconosciuto in favore del Cosenza Calcio l’importo di euro 30.508,00 quale quota parte in avanzamento relativa ai lavori Tribuna Rao, con espressa precisazione che residua lo stato finale;
dagli atti allegati non emerge, allo stato, il definitivo completamento documentato e formalmente approvato di tutte le lavorazioni autorizzate con la determinazione n. 2252/2023 ai fini del pieno riconoscimento dello scomputo richiesto dalla società;
Considerato che
con diffida del Settore competente è stato formalmente richiesto alla società di trasmettere, entro sei giorni, esclusivamente con riferimento ai lavori autorizzati con determinazione n. 2252/2023, lo stato finale dei lavori corredato dalla documentazione tecnico-contabile, nonché la comunicazione di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione; nella medesima diffida si precisa che i lavori esorbitanti l’importo autorizzato e non previamente autorizzati non sono oggetto di riconoscimento e compensazione a scomputo, e che l’inerzia sarebbe stata valutata quale inadempimento degli obblighi convenzionali;
nel riscontro alla diffida, trasmesso dalla società in data 13 aprile 2026, la stessa ha dichiarato di avere sospeso il versamento delle rate di canone annuale, assumendo di potere compensare unilateralmente i canoni dovuti con i costi sostenuti o sostenendi; nello stesso riscontro si afferma altresì che i lavori sono “in fase di completamento”;
la dichiarazione congiunta del direttore dei lavori e delle imprese esecutrici, anch’essa trasmessa il 13 aprile 2026, attesta che una delle ditte ha ultimato le lavorazioni di propria competenza, mentre l’altra ha eseguito circa il 90% delle lavorazioni ad essa spettanti, indicando come termine di ultimazione non oltre il 20 aprile 2026; tale dichiarazione, dunque, conferma che alla data del riscontro i lavori non risultavano ancora ultimati né assistiti da stato finale e certificato di regolare esecuzione;
Rilevato che
dagli atti richiamati emerge che il riconoscimento e lo scomputo dei lavori sono stati configurati dall’Amministrazione come subordinati a presupposti puntuali: preventiva autorizzazione, rendicontazione, verifica tecnica, rispetto del cronoprogramma e completamento delle lavorazioni;
il versamento del canone concessorio costituisce obbligazione principale del concessionario, mentre lo scomputo non può ritenersi automatico né rimesso ad una autonoma determinazione unilaterale della società, specie con riferimento a opere non ancora ultimate, non rendicontate nei termini richiesti o non previamente autorizzate; ciò si ricava dalla disciplina convenzionale e dalle stesse diffide e determinazioni adottate dall’Ente;
sussiste, pertanto, l’interesse pubblico del Consiglio Comunale a riaffermare il principio della necessaria tutela del patrimonio comunale e della corretta riscossione delle entrate dell’Ente, nonché a sollecitare l’adozione di ogni atto conseguente in presenza di eventuali inadempimenti della concessionaria;
Considerato, inoltre, che:
è in corso l’attuazione dell’intervento denominato “Riqualificazione stadio comunale San Vito – G. Marulla e relative aree di pertinenza”, per l’importo complessivo di euro 7.000.000,00, nell’ambito della Programmazione FSC 2021-2027;
con determinazione n. 2517/2025 del 24/10/2025 è stata approvata la decisione di contrarre per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori; con determinazione n. 3088/2025 del 23/12/2025 l’appalto è stato aggiudicato; in data
29/12/2025 è stato sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata del contratto ed è stata disposta la consegna in via d’urgenza delle prestazioni di progettazione esecutiva; allo stato attuale l’intervento risulta appaltato ed è in fase di redazione del progetto esecutivo, con termine fissato al 28/04/2026;
tale sopravvenienza amministrativa e programmatoria incide direttamente sull’assetto funzionale e gestionale dell’impianto concesso, in quanto l’esecuzione di un rilevante intervento pubblico di riqualificazione dell’intero stadio e delle relative pertinenze può rendere necessario il riesame del permanere del rapporto concessorio in essere nei termini originariamente definiti, anche al fine di assicurare il pieno perseguimento dell’interesse pubblico, il corretto coordinamento tra concessione, progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici, nonché la piena disponibilità dell’impianto e delle aree interessate dagli interventi;
Rilevato pertanto che:
accanto ai possibili profili di inadempimento contrattuale già emergenti in relazione al pagamento dei canoni, alla rendicontazione dei lavori e alla pretesa compensazione unilaterale, sussiste altresì un autonomo profilo di valutazione riconducibile alla sopravvenienza di un interesse pubblico concreto e attuale, legato alla realizzazione del nuovo intervento di riqualificazione dello stadio, suscettibile di giustificare l’avvio del procedimento di revoca della convenzione, ove l’istruttoria amministrativa accerti l’incompatibilità o comunque la non coerenza della prosecuzione del vigente rapporto concessorio con il nuovo quadro programmatorio e realizzativo dell’Ente;
Ritenuto
di dover formulare formale atto di indirizzo politico-amministrativo al Dirigente competente affinché proceda con urgenza alla ricognizione delle posizioni creditorie dell’Ente relative ai canoni concessori maturati e maturandi;
di dover parimenti demandare al medesimo Dirigente la verifica della sussistenza dei presupposti contrattuali e di legge per l’avvio del procedimento di risoluzione per inadempimento e/o revoca della convenzione per sopravvenienza di un interesse pubblico concreto ed attuale, tenendo conto degli esiti dell’istruttoria tecnica, contabile e legale;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a dare piena attuazione al presente indirizzo consiliare mediante i competenti uffici comunali.
IMPARTISCE IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE COMPETENTE
di procedere, con la massima urgenza, alla puntuale ricognizione dei canoni concessori dovuti dalla società Cosenza Calcio S.r.l. in relazione alla convenzione sottoscritta il 10 agosto 2023, con riferimento all’annualità 2023 e alle annualità successive, accertando:
gli importi maturati;
gli eventuali importi suscettibili di legittimo scomputo sulla base di atti espressi dell’Amministrazione;
le somme residue da richiedere o recuperare;
di richiedere formalmente alla società concessionaria il pagamento dei canoni concessori dovuti per le annualità 2023 e seguenti, per la parte non validamente compensata o comunque non assistita da idoneo titolo amministrativo e tecnico-contabile;
di escludere, in sede di ricognizione e richiesta, ogni automatismo compensativo fondato su dichiarazioni unilaterali della società, limitando l’eventuale scomputo ai soli importi espressamente riconosciuti dall’Amministrazione in conformità alla convenzione e agli atti dirigenziali già adottati;
3. di verificare, con il supporto dell’Avvocatura comunale e dei competenti uffici tecnici e finanziari, se la condotta della concessionaria integri inadempimento rilevante agli obblighi convenzionali, con particolare riferimento:
al mancato o ritardato pagamento dei canoni;
alla mancata o incompleta trasmissione della documentazione finale richiesta;
all’eventuale esecuzione di opere non previamente autorizzate ai fini dello scomputo;
ad ogni ulteriore violazione delle previsioni convenzionali;
4. di avviare, ove ne ricorrano i presupposti all’esito dell’istruttoria, il procedimento finalizzato:
a) alla risoluzione della convenzione per inadempimento, con particolare riferimento al mancato o ritardato pagamento dei canoni concessori, alla mancata produzione della documentazione richiesta, all’eventuale esecuzione di interventi non previamente autorizzati ai fini dello scomputo ed ad ogni altra violazione delle obbligazioni convenzionali;
b) e/o alla revoca della convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, da individuarsi anche nella sopravvenuta attuazione dell’intervento pubblico di riqualificazione dello stadio comunale San Vito – G. Marulla e delle relative aree di pertinenza, già appaltato dall’Amministrazione comunale nell’ambito della Programmazione FSC 2021-2027, ove tale nuovo assetto programmatorio, progettuale ed esecutivo risulti incompatibile o non coerente con la prosecuzione del rapporto concessorio alle condizioni originariamente previste.
5) Si stabilisce fin da subito, qualora il clima sociale permanga uguale, ovvero non vi siano evoluzioni societarie e/o il clima di conflitto dovesse permanere tale, e ci siano le condizioni tecniche e legali, a non concedere il nulla osta per l’utilizzo dello stadio per la stagione sportiva 2026/2027.
Dispone
La trasmissione della presente risoluzione al Dirigente del Settore competente, al Dirigente del Settore finanziario e all’Avvocatura comunale per quanto di rispettiva competenza”.
Autore: Rocco Calandruccio
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