L'intera iniziativa processuale promossa dalla A.S. Reggina 1914 SSD A.R.L. presenta evidenti ed inequivocabili profili di temerarietà ed abuso dello strumento di giustizia sportiva, essendo stata costruita attraverso un impianto accusatorio manifestamente inammissibile, privo di adeguato supporto probatorio e scientemente diretto non già alla tutela di una concreta posizione giuridica lesa, bensì all'alterazione ex post degli equilibri sportivi definitivamente maturati sul campo".
Se in riva allo Stretto (meglio, solo da una delle due sponde) qualcuno ha storto il naso dopo la pubblicazione sui canali social ufficiali della società sportiva Savoia 1908 di un paio di comunicati negli ultimi giorni, chissà che reazione potrebbe avere scorrendo le pagine della memoria difensiva presentata dalla società oplontina, rappresentata dall'amministratore delegato Arcangelo Sessa, nell'ambito del procedimento 243/TFNSD, come aveva preannunciato il presidente Matachione nell'intervista rilasciata in esclusiva al nostro Rocco Genovese.
 La società prima classificata  nel girone I della Serie D 2025/26 al termine delle 34 giornate previste sostiene di essersi mossa non solo per tutelare “una posizione sportiva legittimamente conquistata sul terreno di gioco”, ma prima ancora per riaffermare “il valore primario dei principi di lealtà, correttezza, buona fede e rispetto delle regole”.

Nelle 14 pagine del documento, si fa una elencazione alquanto dettagliata dei motivi per i quali sia potenzialmente censurabile l'azione della Reggina, considerata priva di un "interesse concreto, diretto ed attuale" già solo per non aver contestato l’iscrizione del Messina 1900 quando la FIGC, con il Comunicato Ufficiale 111/A del 15 dicembre 2025, ho trasferito titolo sportivo e parco tesserati dalla vecchia società in liquidazione alla nuova, ed avendo presentato reiteratamente richieste di sospensiva del campionato nonostante il Tribunale Federale Nazionale il 2 maggio scorso avesse scritto che il primo ricorso fosse “manifestamente inammissibile” e due giorni fa avesse aggiunto che le richieste erano “in diretto contrasto” con i provvedimenti federali mai impugnati.

E poi c’è il Messina 1900, la società che la Reggina vorrebbe colpire. Una società nuova, nata da una procedura giudiziale, riconosciuta dalla FIGC, costruita da imprenditori che hanno creduto nella legalità e nella continuità sportiva. “Gli imprenditori hanno operato confidando esclusivamente nella piena regolarità della procedura”, ricorda la memoria. La Federazione ha ratificato tutto, e la pubblicità legale ha reso tutto opponibile a chiunque. La Reggina, se voleva contestare, doveva farlo allora. Non adesso.

Nella memoria si contesta il presunto tentativo di trasformare il Tribunale in un investigatore, chiedendo di “acquisire documentazione” non meglio identificata, riducendo la pretesa della Reggina 1914 ad un’azione esplorativa, piuttosto che ad un’accusa fondata.

Mantenuta la promessa di opporsi ai ricorsi della società amaranto, confermata e formalizzata anche la richiesta di un risarcimento danni ed il pagamento delle spese processuali. Di seguito il testo contenuto nella memoria :

ILL.MO TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
Procedimento n. 243/TFNSD 2025/2026 – Udienza del 12 maggio 2026
MEMORIA DIFENSIVA PER LA SSDRL SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB

La SSDRL Savoia 1908 Football Club, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Arcangelo Sessa, con sede in Napoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Pirozzi e Rosarita Anna Sorrentino, deposita la presente memoria difensiva nel procedimento promosso da A.S. Reggina 1914 SSD A.R.L., al fine di tutelare la posizione sportiva legittimamente conquistata sul terreno di gioco e riaffermare i principi di lealtà, correttezza, buona fede e rispetto delle regole, fondamento dell’ordinamento sportivo e della competizione calcistica. Il giudizio in corso trascende il singolo risultato agonistico e investe la credibilità delle istituzioni federali, la certezza del diritto sportivo e la tutela dell’affidamento di chi investe nel calcio italiano, in particolare nel Mezzogiorno, scegliendo di credere nella forza dello sport quale strumento di legalità e rinascita collettiva. Gli imprenditori che hanno acquisito la A.C.R. Messina 1900 SSD A.R.L. hanno operato nella piena regolarità di una procedura pubblica sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del Dipartimento Interregionale, istituzioni presidio della legalità sportiva e della trasparenza. La FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025, ha ratificato il trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati dalla A.C.R. Messina S.r.l. in liquidazione giudiziale alla nuova A.C.R. Messina 1900 SSD A.R.L., riconoscendo la piena continuità sportiva. La Reggina, con ricorso ex artt. 49, 79, 83 e 84 C.G.S., ha chiesto di travolgere ex post la classifica finale del Campionato Serie D Girone I 2025/2026, assumendo presunte irregolarità nella fase di iscrizione e nei tesseramenti, ma senza alcun accertamento definitivo da parte della Procura Federale. Il Tribunale Federale Nazionale, con Decreti Monocratici n. 0006 del 2 maggio 2026 e n. 0008 del 7 maggio 2026, ha già dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, rilevando la regolarità degli atti federali e l’assenza di impugnazioni tempestive. La presente memoria ribadisce l’intangibilità dei risultati sportivi definitivamente omologati, la stabilità delle competizioni federali e la necessità di tutelare la certezza del diritto sportivo. L’omologazione delle gare determina la cristallizzazione degli effetti agonistici e il consolidamento del risultato sportivo; la Reggina non ha mai impugnato le omologazioni né la classifica finale, sicché ogni revisione postuma è inammissibile. Il ricorso è altresì improcedibile per difetto di competenza funzionale del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, poiché l’azione disciplinare spetta esclusivamente alla Procura Federale ai sensi dell’art. 118 C.G.S., mentre l’art. 84 C.G.S. attribuisce al Tribunale la cognizione dei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale. La Reggina ha tentato di utilizzare impropriamente il procedimento disciplinare per ottenere sanzioni espulsive e alterazioni della classifica in assenza di deferimento, configurando un’anomalia processuale già censurata dai decreti monocratici citati. Il ricorso è inoltre inammissibile per carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva, non essendo dedotta alcuna lesione diretta derivante da provvedimenti federali impugnati; l’interesse prospettato è meramente eventuale e subordinato a ipotetiche sanzioni disciplinari non ancora deferite. Parimenti, sussiste difetto di legittimazione passiva, poiché le presunte irregolarità riguardano la ormai estinta A.C.R. Messina S.r.l., mentre la nuova A.C.R. Messina 1900 SSD A.R.L. è soggetto autonomo e distinto, riconosciuto dalla FIGC con piena validità ed efficacia dell’iscrizione e dei tesseramenti. Il trasferimento del compendio aziendale, del titolo sportivo e del parco tesserati è avvenuto nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale pubblica e trasparente, con piena opponibilità erga omnes e definitiva conoscibilità degli atti. La Reggina non ha mai impugnato tali provvedimenti, lasciando consolidare gli effetti giuridici e sportivi derivanti dalla procedura. La nuova società Messina ha agito in buona fede, non ha posto in essere le condotte contestate e non era rappresentata dai soggetti destinatari di provvedimenti di inibizione; la FIGC ha riconosciuto la continuità sportiva ai sensi dell’art. 52 N.O.I.F., garantendo la legittimità della prosecuzione dell’attività agonistica e la regolarità dei tesseramenti. Il ricorso della Reggina è privo di prova e di specificità, fondato su mere supposizioni e informazioni diffuse dalla stampa, senza documenti idonei a comprovare le violazioni prospettate. La richiesta di acquisizione generica di documentazione conferma la natura esplorativa dell’azione, incompatibile con i principi del giusto processo sportivo. L’iniziativa processuale della Reggina presenta profili di temerarietà e abuso del processo sportivo, essendo stata reiterata nonostante i precedenti rigetti e avendo generato tensione e instabilità nell’ambiente sportivo e tra le tifoserie. La SSDRL Savoia 1908 Football Club dichiara che eventuali somme riconosciute a titolo di condanna aggravata ex art. 55 C.G.S. saranno destinate a iniziative sociali e sportive in favore della tifoseria della Reggina, quale segnale di lealtà e rispetto dei valori autentici dello sport. Si chiede pertanto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare voglia rigettare integralmente il ricorso perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, accertare la piena validità dell’iscrizione al Campionato Serie D Girone I 2025/2026, dei tesseramenti ratificati dagli organi federali competenti, del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati disposto ai sensi dell’art. 52 N.O.I.F., della classifica finale ufficiale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 124 del 5 maggio 2026 e di tutti gli effetti sportivi maturati sul campo, confermare l’intangibilità dei risultati omologati e la stabilità delle competizioni federali, dichiarare la natura temeraria e abusiva dell’azione promossa dalla A.S. Reggina 1914 SSD A.R.L. e condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in favore della SSDRL Savoia 1908 Football Club ai sensi dell’art. 55 C.G.S., con ogni consequenziale statuizione di giustizia.

Come finirà? Appuntamento a mercoledì.

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Sezione: Primo Piano / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 17:45
Autore: Rocco Calandruccio
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